Agli studiosi italiani e stranieri invitati a tenere conferenze o seminari, organizzati nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca dell'Istituzione, è previsto di corrispondere un compenso ed eventuale rimborso spese di viaggio e/o di soggiorno.
La proposta da parte del docente che organizza l'iniziativa deve essere presentata in Segreteria Amministrativa (Stefano Di Marco) con congruo anticipo rispetto al momento della prestazione, per permettere l'istruzione della pratica e l'effettuazione dell'impegno di spesa.
E' opportuno ricordare che:
- l'importo massimo del compenso lordo da corrispondere per singola conferenza è di € 450,00 (Delibera C.d.A. del 14/5/2021- Adeguamento compenso conferenzieri)
- l'attività oggetto del compenso si configura come "lavoro autonomo occasionale" ed è soggetta alla tassazione del 20% (residente Italia) e del 30% (residente Estero). Le spese di viaggio e di permanenza sono assoggettate al medesimo regime fiscale, in quanto si tratta di spese per la produzione del reddito.
- i cittadini stranieri che vogliono effettuare il pagamento delle ritenute fiscali nel paese di residenza, possono richiedere l'applicazione della convenzione bilaterale fra l'Italia e il paese di residenza, onde evitare la doppia imposizione
- se il relatore e' cittadino straniero deve possedere il Codice Fiscale Italiano
Per interventi di natura didattico - scientifica nell’ambito di reti di eccellenza, di scambi culturali fra atenei e/o istituti scientifici e di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, la cui connotazione è rinvenibile nella mera disseminazione dei risultati di studio e ricerca può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese.
Questo tipo di attività, definita come "incarico di disseminazione" è caratterizzata dall'assenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e implica la sola corresponsione a reintegro degli eventuali costi sostenuti per la partecipazione all’intervento. Per questo tipo di incarico non è necessaria l'approvazione in Consiglio di Dipartimento.
Per poter avvalersi della convenzione ed evitare la doppia imposizione occorre che sussistano i seguenti presupposti:
- che il soggetto non sia iscritto all'anagrafe dei "residenti" in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni;
- che esista la convenzione internazionale con lo Stato estero;
- che il soggetto sia iscritto al Registro delle Finanze dello Stato Estero.
A tal fine, il soggetto, deve presentare:
Si specifica che, pur in presenza di convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, per importi superiori a 5.000,00 € il compenso al collaboratore/conferenziere sconta aliquota INPS del 3%.
Si ricorda che l'Italia ha stipulato Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni con gran parte degli Stati Esteri.
Ultimo aggiornamento
01.03.2022